
La nuova misura è destinata ai nuclei familiari il cui reddito viene prodotto da attività lavorativa autonoma (artigiani, commercianti, CD/CM), da attività svolta con partita IVA, ecc.
Assegno unico a sostegno dei figli a carico
Da tempo si parlava di incrementare gli aiuti alle famiglie e solo pochi giorni fa, grazie al DL n. 79 2021, le modifiche sono arrivate attraverso l’istituzione dell’ASSEGNO UNICO a sostegno dei figli a carico.
Data la complessità della nuova normativa, il governo ha preferito procedere con una misura ponte per il 2021: a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la misura affianca, e non sostituisce, l’assegno per il nucleo familiare (ANF art. 2 DL 69/1988) di cui usualmente fruiscono i lavoratori dipendenti.
La nuova misura è quindi destinata ai nuclei familiari il cui reddito viene prodotto da attività lavorativa autonoma (artigiani, commercianti, CD/CM), da attività svolta con partita IVA, ecc.
L’ANF (dipendenti) continuerà a trovare normale applicazione fino a quando non sarà anch’esso sostituito e fatto confluire, nelle intenzioni del Legislatore, nella futura misura universale dell’“ASSEGNO UNICO”, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2022.
L’ASSEGNO UNICO una volta diventato strutturale, andrà ad incorporare/sostituire anche altre prestazioni assistenziali per le famiglie, tra cui:
1) l’assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli minori (E' un beneficio concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, con assegno semestrale per 13 mensilità, a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori di anni 18 (da non confondere con altri ANF)
2) l’assegno di natalità altrimenti chiamato Bonus Bebè’ (da 80 a 160 euro erogati dall’inps in relazione all’ isee)
3) il premio alla nascita o all’adozione (una tantum di 800 euro chiamato anche bonus mamma domani);
4) Fondo di sostegno alla natalità; finanziamento nella misura massima di 10.000 euro concesso, dalle banche che aderiscono all’iniziativa.
Nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale si prevede anche la graduale soppressione o superamento delle detrazioni Irpef per figli a carico ed anche di tutti gli assegni famigliari in ogni forma erogati. Queste misure ammontano a circa 15 miliardi di euro che secondo una stima dell’Ufficio Parlamentare corrispondono alla quasi totalità delle spese per le famiglie.
In attesa delle necessarie indicazioni che saranno fornite dall’INPS e dal Ministero del Lavoro entro il 30 giugno 2021, si segnala che la decorrenza del beneficio è fissata dal mese di presentazione della domanda stessa.
In ogni caso, a causa delle necessarie implementazioni degli applicativi INPS, sarà possibile presentare le istanze entro il 30 SETTEMBRE 2021 senza che venga pregiudicato il diritto alla percezione delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, l’interessato deve congiuntamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
Inoltre, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
La misura dell'assegno è determinato in base a soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
L’importo dell’assegno unico 2021 è compreso fra un massimo di 217 euro mensile per un nucleo con almeno 3 figli minori con isee inferiore a 7000 ed un minimo di 30 euro per un nucleo fino a due figli minori con isee fino a 50.000 euro.
L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito, nel caso di affido condiviso dei minori può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. Ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente al Reddito di cittadinanza.
La legge prevede inoltre che gli ANF in corso di erogazione siano maggiorati di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. Come già detto in premessa, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il nuovo assegno temporaneo si affianca e non sostituisce l’assegno per il nucleo familiare (ANF).